(Testo Unico circolazione stradale-art. 109)
                              Art. 109.
(Uso dei dispositivi di segnalazione  visiva  e  di illuminazione del
                              veicoli)

  L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli  e'  obbligatorio  da  mezz'ora  dopo  il tramonto del sole a
mezz'ora  prima  del  suo  sorgere  ed anche di giorno nelle gallerie
stradali, e in ogni caso di scarsa visibilita'.
  Ad   eccezione   dei   velocipedi  e  dei  ciclomotori,  l'uso  dei
dispositivi  di  segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la
sosta,   a   meno  che  il  veicolo  sia  reso  chiaramente  visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   della
carreggiata.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.