Art. 109. (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione del veicoli) L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilita'. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.