Art. 11. (Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose) Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione e ubicazione possano, a giudizio dell'ente propietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonche' le sorgenti luminose che producono abbagliamento. Sui veicoli e' vietata qualsiasi pubblicita' luminosa o, a luce riflessa che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione. Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetto ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione e' data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente. Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione e' data previa, presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorita'. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sara' stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che comunque non puo' superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il Prefetto, riconosciutane la, legalita', rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639. Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il proprietario delle medesime. Nulla e' innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.