(Testo Unico circolazione stradale-art. 11)
                              Art. 11.
  (Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose)

  Sono vietati le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e
le  sorgenti  luminose  visibili dai veicoli transitanti sulle strade
che  per forma, disegno, colorazione e ubicazione possano, a giudizio
dell'ente  propietario  della  strada,  ingenerare  confusione  con i
segnali  stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero
renderne  difficile la comprensione, nonche' le sorgenti luminose che
producono abbagliamento.
  Sui  veicoli  e'  vietata  qualsiasi pubblicita' luminosa o, a luce
riflessa   che  possa  generare  abbagliamento  o  confusione  con  i
dispositivi di segnalazione.
  Salvo  quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei
centri  abitati  e  degli  agglomerati  costituiti  da  non  meno  di
venticinque  fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari  lungo  le  strade  o  in  vista  di esse e' soggetto ad
autorizzazione  da  parte dell'ente proprietario della strada. Per le
autostrade  o  strade  in  concessione  l'autorizzazione  e' data dal
concessionario,  previo  nulla  osta  dell'ente concedente. Qualora i
cartelli  ed  i  mezzi  pubblicitari debbano essere collocati in zone
nelle  quali  esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del
paesaggio   o   di   cose   di   interesse   storico   ed  artistico,
l'autorizzazione   e'   data   previa,  presentazione  da  parte  del
richiedente del nulla osta della competente autorita'.
  I  cartelli  e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente
comma  non  devono  superare la superficie di sei metri quadrati; non
devono  essere  collocati  a distanza minore di tre metri dal confine
della  carreggiata;  non devono essere collocati a distanza minore di
duecento  metri  prima  dei  segnali stradali e di cento metri dopo i
segnali  stessi.  La  distanza  fra  i  cartelli  sara' stabilita con
decreto  del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a
tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse
storico  ed  artistico,  di  concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione.  Inoltre  non  possono essere collocati in corrispondenza
delle curve, sulle rocce e pareti rocciose.
  I  cartelli  e  gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi
alle  disposizioni  del  presente  articolo debbono essere rimossi, a
cura  e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine, che
comunque  non  puo' superare quindici giorni, stabilito nella diffida
dell'ente   proprietario   della  strada  o,  per  le  autostrade  in
concessione, dell'ente concedente.
  Decorso   inutilmente   il  termine  stabilito  nella  diffida,  la
rimozione   viene   effettuata   dall'ente   a   spese  del  titolare
dell'autorizzazione. Il Prefetto, riconosciutane la, legalita', rende
esecutoria  la  nota  delle  spese,  da  riscuotersi con la procedura
coattiva  per  la  riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
stabilita dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
  Le  disposizioni  dei  commi quinto e sesto si applicano anche alle
insegne  e  alle  sorgenti  luminose,  sostituito  al  titolare della
autorizzazione il proprietario delle medesime.
  Nulla e' innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli
e  di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti
in  materia  di  tutela  delle cose di interesse artistico o storico,
protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio.
  Chiunque   colloca   cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  senza
autorizzazione  ovvero  viola  le  altre  disposizioni  del  presente
articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.