(Testo Unico circolazione stradale-art. 110)
                              Art. 110.
(Uso dei dispositivi  di  segnalazione  visiva e di illuminazione dei
                  veicoli a motore e dei rimorchi)

  Nelle  ore  e  nei  casi  indicati  nell'art.  109, comma primo, si
debbono  tenere  accesi  durante  la  marcia  sui  veicoli a motore i
dispositivi di segnalazione e di illuminazione appresso indicati:
    a)  quando  l'illuminazione  pubblica sia sufficiente: le luci di
posizione;
    b)   quando   l'illuminazione   pubblica   sia  insufficiente:  i
proiettori a luce anabbagliante e le luci posteriori di posizione;
    c)   quando  l'illuminazione  pubblica  manchi  e  si  superi  la
velocita' di 40 km all'ora: i proiettori a luce abbagliante e le luci
posteriori  di  posizione. I conducenti, se incrociano altri veicoli,
approssimandosi  a  questi  debbono  adoperare  i  proiettori  a luce
anabbagliante e diminuire la velocita'.
  Sui  rimorchi,  rimorchi agricoli e carrelli rimorchiati si debbono
tenere accese durante la marcia le luci posteriori di posizione.
  Durante la marcia si debbono tenere accese sui veicoli indicati nei
precedenti  commi  anche le luci di ingombro e deve essere illuminata
la targa.
  Ad  eccezione  dei  veicoli  da trainare quando siano staccati, dei
motocicli e dei ciclomotori, durante la sosta, quando l'illuminazione
pubblica  sia  insufficiente  o manchi, e a meno che il veicolo venga
collocato  fuori  della carreggiata, si debbono tenere accese le luci
di posizione, le luci di ingombro e deve essere illuminata la targa.
  Agli   effetti  del  presente  articolo  si  considera  sufficiente
l'illuminazione  pubblica  che  rende  individuabile  un veicolo alla
distanza di 50 metri.
  Nei   centri  abitati  e'  vietato  l'uso  dei  proiettori  a  luce
abbagliante.
  Chiunque,  incrociando  altri  veicoli ed approssimandosi a questi,
non adopera i proiettori a luci anabbagliante e' punito con l'arresto
fino  a  tre  mesi  o  con  la  ammenda  da  lire quindicimila a lire
quarantamila.
  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  del  presente articolo e'
punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.