(Testo Unico circolazione stradale-art. 111)
                              Art. 111.
   (Cambiamento di direzione o di corsia Sospensione della marcia)

  I  conducenti  debbono  segnalare  tempestivamente la intenzione di
effettuare  il  cambiamento  di  direzione  sporgendo lateralmente il
braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra.
 Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio.
  Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli e per
i  quali  sono  prescritti  indicatori di direzione e luci di arresto
debbono adoperare detti di spositivi.
  Quando  una carreggiata e' suddivisa in corsie i conducenti debbono
segnalare  tempestivamente  nei modi indicati nei commi primo e terzo
l'intenzione di cambiare corsia.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.