(Testo Unico circolazione stradale-art. 113)
                              Art. 113.
           (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica)

  I  dispositivi di segnalazione acustica debbono sempre essere usati
con la massima moderazione.
  Fuori  dei  centri  abitati  l'uso  dei dispositivi di segnalazione
acustica  e'  obbligatorio  ogni  qualvolta  le  circostanze  rendano
consigliabile  il  segnale a conveniente distanza l'approssimarsi del
veicolo.
  Nei  centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i
casi  di  pericolo  immediato.  Nelle  ore  notturne;  in luogo delle
segnalazioni  acustiche,  e'  consentito  l'uso dei proiettori a luce
anabbagliante a breve intermittenza.
  I  conducenti  di  veicoli  che trasportano feriti o ammalati gravi
sono  esenti dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso
dei dispositivi di segnalazione acustica.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.