(Testo Unico circolazione stradale-art. 114)
                              Art. 114.
                              (Fermata)

  Salvo  le  disposizioni  dell'art.  125,  la momentanea sospensione
della  marcia  di  un  veicolo  o  di un animale e' sempre consentita
purche'  sia  effettuata  lungo il margine destro della carreggiata e
non  costituisca intralcio o pericolo per la circolazione. Qualora si
tratti  di  strada  a  carreggiate  separate o di carreggiate a senso
unico  di  circolazione la fermata puo' effettuarsi anche sul margine
sinistro.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.