(Testo Unico circolazione stradale-art. 116)
                              Art. 116.
                    (Ingombro della carreggiata)

  Nel  caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo, per
caduta  del  carico  o  per qualsiasi altra causa, il conducente deve
provvedere sollecitamente, a rendere, per quanto possibile, libero il
passaggio  e a spingere il veicolo sugli spazi esistenti per la sosta
o sulle banchine pavimentate o, in mancanza, sul margine destro della
carreggiata e parallelamente all'asse di questa.
  Quando  si  verifichi  la caduta di sostanze viscide, il conducente
deve adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura
la circolazione.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.