(Testo Unico circolazione stradale-art. 117)
                              Art. 117.
                   (Segnalazione di veicolo fermo)

  Fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dall'art.  116, fuori dei
centri  abitati,  i  veicoli,  esclusi i motocicli, i ciclomotori e i
velocipedi, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere
segnalati,  in  casi di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in
curva  o nel tratto discendente di un dosso, ovvero, di notte, quando
sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione.
  La segnalazione deve essere effettuata a mezzo di un segnale mobile
di  pericolo  generico,  di  cui  i  veicoli devono essere dotati, di
dimensioni  ridotte e munito di dispositivi a luce riflessa, conforme
alle  caratteristiche  che saranno stabilite dal Ministero dei lavori
pubblici,  collocato  silla  carreggiata  stessa,  posteriormente  al
veicolo, alla distanza di almeno 50 metri.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.