(Testo Unico circolazione stradale-art. 118)
                              Art. 118.
                (Convogli militari, cortei e simili)

  E'  vietato  interrompere convogli militari, colonne di truppa o di
colari, cortei e processioni.
  Chiunque  viola  le disposizioni del presente articolo e punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.