(Testo Unico circolazione stradale-art. 120)
                              Art. 120.
         (Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale)

  Sui  veicoli  a  trazione  animale  il  trasporto  di cose non puo'
superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa.
  Chiunque  circola  con  un veicolo che supera il peso complessivo a
pieno  carico  indicato  sulla targa e' punito, salvo che non ricorra
alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da
lire cinquemila a lire ventimila.