(Testo Unico circolazione stradale-art. 121)
                              Art. 121.
       (Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi)

  Sui  veicoli  a  motore,  rimorchi,  rimorchi  agricoli  e carrelli
rimorchiati,  il trasporto di cose non puo' superare la portata utile
o,  per  i  trasporti  eccezionali, la portata determinata dai limiti
potenziali di carico, indicata nel documento di circolazione.
  Nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  la determinazione del peso
esatto, nonche' per cose per loro natura soggette a subire durante il
trasporto  aumenti  di  peso  per  umidita' o pioggia, e' ammessa una
differenza di peso lino al cinque per cento del peso complessivo.
  Chiunque  circola  con  un  veicolo il cui carico supera la portata
utile  o  la  portata  determinata  dai  limiti  potenziali di carico
indicata  nel  documento  di  circolazione  e'  punito, salvo che non
ricorra  alcuna  delle  ipotesi  di  reato previste dall'art. 33, con
l'ammenda  da lire cinquantamila a lire duecentomila. Se si tratta di
motoveicoli o di carrelli la pena e' ridotta alla meta'.
  Il  veicolo  non  puo'  proseguire  il viaggio se il conducente non
avra' provveduto a riportare il carico nei limiti di legge.