(Testo Unico circolazione stradale-art. 122)
                              Art. 122.
(Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli
                         e sui ciclomotori)

  In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia liberta' di
movimento  per  effettuare  le  manovre  necessarie  per la guida del
mezzo.
  Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre
persone,  oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella
carta di circolazione.
  Sui  motoveicoli  il trasporto di altre persone oltre al conducente
e'  ammesso,  nel numero indicato nella carta di circolazione, quando
il   veicolo   risponda  ai  requisiti  di  sicurezza  necessari  per
effettuare tale trasporto.
  Sui  ciclomotori  e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente.
  Sui  motocicli e sui ciclomotori e' vietato trasportare oggetti che
non  siano  solidamente  assicurati  ovvero  sporgano  lateralmente o
longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri.
  Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.