(Testo Unico circolazione stradale-art. 123)
                              Art. 123.
   (Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida).

  Il  titolare  di  patente  di  guida, cui in sede di rilascio della
patente   stessa   sia  stato  prescritto  di  integrare  le  proprie
deficienze  organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo
di  occhiali  o  di  determinati  apparecchi,  ha l'obbligo di usarli
durante la guida.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.