(Testo Unico circolazione stradale-art. 124)
                              Art. 124.
(Guida degli autobus, degli autotreni,   degli  autosnodati  e  degli
                           autoarticolati)

  Agli   autobus,   agli   autotreni,   agli   autosnodati   ed  agli
autoarticolati  devono  essere  sempre  adibiti  due  conducenti  che
possano avvicendarsi nella guida.
  Puo'  essere  adibito un solo conducente alla guida degli autotreni
quando  il peso complessivo a pieno caico del rimorchio non superi 35
quintali  e  l'autotreno  sia  munito  di dispositivi di frenatura di
servizio  continuo  e  automatico ovvero quando il peso complessivo a
pieno carico del rimorchio non superi 25 quintali e questo sia munito
di altro tipo dispositivo di frenatura.
  Allo  scopo  di  consentire  un  ragionevole  periodo  di  riposo a
ciascuno  dei  conducenti,  i  viaggi  degli autoveicoli indicati nel
primo comma devono essere predisposti in modo che venga assicurato un
turno  di  riposo da fermo per ciascuno di essi di almeno sei ore per
ogni ventiquattro ore di viaggio.
  Sono  esclusi  dalle  disposizioni dei precedenti commi gli autobus
adibiti  ad  autolinee urbane e gli altri autoveicoli nei casi in cui
sia riconosciuto opportuno dal Ministero dei trasporti.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire diecimila a lire cinquantamila.