(Testo Unico circolazione stradale-art. 125)
                              Art. 125.
(Circolazione sulle autostrade  e  sulle strade extraurbane riservate
                    ad autoveicoli e motoveicoli)

  Sulle autostrade:
    a)  il  Ministro  per  i lavori pubblici puo' disporre che non si
applichino le disposizioni dell'art. 103, commi terzo e quarto;
    b)  l'attraversamento  e  l'inversione  del  senso di marcia sono
vietati.   Qualora   per   l'accesso   e   l'uscita   sia  necessario
l'attraversamento,  questo e' consentito esclusivamente nei luoghi in
cui  la circolazione e' regolata da agenti, da guardiani o a mezzo di
semafori;
    c) i conducenti debbono sempre segnalare tempestivamente nei modi
indicati   nell'art.  111,  commi  primo  e  terzo,  l'intenzione  di
sorpassare;
    d) la fermata e vietata salvo casi di necessita';
    e)  la  sosta  e'  vietata  al  di  fuori  degli  spazi  all'uopo
esistenti.
  Sulle  strade extraurbane riservate ad autoveicoli e motoveicoli si
applicano   le   disposizioni   del  presente  articolo.  E'  inoltre
consentito l'attraversamento nei crocevia.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
  La  stessa  pena  si applica ai conducenti di veicoli non ammessi o
esclusi  dalle  autostrade  o  dalle  strade extraurbane riservate ad
autoveicoli  e  motoveicoli, al conducenti di animali e ai pedoni che
circolano sulle medesime.