(Testo Unico circolazione stradale-art. 126)
                              Art. 126.
(Circolazione degli autoveicoli  e  dei motoveicoli adibiti a servizi
                      di polizia e di soccorso)

  I  conducenti  di  autoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia  o
antincendi,  nonche'  di  autoambulanze  possono usare il dispositivo
supplementare di allarme solo durante urgenti servizi d'istituto.
  Quando  viene usato in modo continuo detto dispositivo i conducenti
non sono tenuti ad osservare obblighi, divieti e limitazioni relativi
alla  circolazione  sulle  strade,  prescrizioni  della  segnalazione
stradale  e  norme  di  comportamento,  e tutti coloro che si trovano
sulla  strada  percorsa  da detti veicoli o sulle strade adiacenti in
prossimita'  degli  sbocchi sulla prima hanno l'obbligo di fermarsi e
di lasciare libero il passo.
  Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.