(Testo Unico circolazione stradale-art. 127)
                              Art. 127. 
                       (Documento di viaggio) 
 
  Gli  autobus  non  adibiti  a  servizio  pubblico  di  linea,   gli
autotreni, gli autosnodati e gli  autoarticolati,  quando  effettuano
percorsi superiori a chilometri  250,  devono  essere  muniti  di  un
documento, rilasciato dal vettore e  contenente  la  indicazione  dei
conducenti, del luogo e  data  di  partenza,  del  luogo  di  arrivo,
nonche' del carico trasportato. Tale documento deve essere conservato
per un anno dalla data di emissione. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e  punito  con
l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.