Art. 128. (Circolazione del velocipedi) I ciclisti debbono procedere su unica fila, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati in numero superiore a due; fuori dei centri abitati debbono sempre procedere su unica fila di notte, nelle gallerie e quando la visibilita' sia scarsa. I ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a se' da ogni lato, e di compiere con la massima liberta', prontezza e facilita', le manovre necessarie. I ciclisti debbono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della, circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli. E' vietato trasportare sui velocipedi altre persone oltre al conducente, a meno che si tratti di bambini e vi sia idonea attrezzatura. Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122, penultimo comma. I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate, quando esistano. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.