(Testo Unico circolazione stradale-art. 128)
                              Art. 128.
                    (Circolazione del velocipedi)

  I  ciclisti debbono procedere su unica fila, in tutti i casi in cui
le  condizioni della circolazione lo esigano, comunque mai affiancati
in  numero  superiore  a due; fuori dei centri abitati debbono sempre
procedere  su  unica  fila  di  notte,  nelle  gallerie  e  quando la
visibilita' sia scarsa.
  I  ciclisti debbono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e
reggere il manubrio almeno con una mano; essi debbono essere in grado
in  ogni  momento di vedere liberamente davanti a se' da ogni lato, e
di  compiere  con  la  massima  liberta',  prontezza  e facilita', le
manovre necessarie.
  I  ciclisti  debbono  condurre  il  veicolo  a  mano quando, per le
condizioni  della, circolazione, siano di intralcio o di pericolo per
i pedoni.
  E' vietato ai ciclisti di farsi trainare da altri veicoli.
  E'  vietato  trasportare  sui  velocipedi  altre  persone  oltre al
conducente,  a  meno  che  si  tratti  di  bambini  e  vi  sia idonea
attrezzatura.
  Per il trasporto di oggetti si applica l'art. 122, penultimo comma.
  I ciclisti hanno l'obbligo di servirsi delle piste loro riservate,
quando esistano.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.