(Testo Unico circolazione stradale-art. 13)
                              Art. 13.
                         (Segnali stradali)

  I   segnali  stradali  sono  di  pericolo,  di  prescrizione  e  di
indicazione.
  Gli enti proprietari delle strade:
    a)  sono  obbligati a porne fuori dei centri abitati i segnali di
pericolo.
  L'obbligo  di  porre  sulle strade affluenti il segnale "strada con
diritto  di  precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade
con precedenza.
  Il  segnale  "passaggio  a  livello"  deve essere posto anche sulle
strade  che  conducono  a  quella  nella  quale si trova il passaggio
qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a
livello  e  il  relativo  segnale.  Su  un pannello rettangolare deve
essere  posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti
la direzione nella quale si trova il passaggio a livello.
  In  prossimita'  dei  passaggi a livello situati su strade statali,
ovvero  provinciali  o  comunali  a  traffico intenso, debbono essere
posti anche i segnali intermedi supplementari;
    b)  nei  centri  abitati  curano  l'apposizione  dei  segnali  di
pericolo ritenuti necessari;
    c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione: L'obbligo di
porre, all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e
fine di limitazione di velocita' fa carico ai Comuni; quello di porre
il  segnale  "arrestarsi al crocevia" fa carico agli enti proprietari
delle strade a favore delle quali e' prescritta la fermata;
    d)  curano  l'apposizione  dei  segnali  di indicazione quando li
ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia
di   strade   entrambe   con  precedenza  i  segnali  "termine  della
precedenza"  e  "strada  con precedenza", a meno che su una delle due
strade  non  sia  stato  posto  il  segnale "arrestarsi al crocevia".
Comuni  sono  obbligati  a  porre  all'ingresso del centro abitato il
relativo segnale;
    e)   autorizzano   l'impiego   dei  segnali  che  indicano  posti
ausiliari,  escluso  il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di
tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari.
  I  segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e,
fuori  dei  centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a
luce riflessa.
  Per  le  austrade in concessione gli obblighi previsti dal presente
articolo fanno carico al concessionario.