(Testo Unico circolazione stradale-art. 131)
                              Art. 131.
             (Circolazione degli armenti e delle greggi)

  Gli  armenti,  le  greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando
circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente
di  guardiani  e  regolati  in  modo  che resti libera sulla sinistra
almeno la meta' della carreggiata.
  Inoltre,  se  necessario,  debbono  essere frazionati e separati da
intervalli al fine di assicurare la regolarita' della circolazione.
  Essi  non  possono sostare sulle strade e, di notte, debbono essere
preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente
luce  bianca,  e  seguiti  da  altro  guardiano  munito di fanale che
proietta posteriormente luce rossa.
  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  primo  e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
  Chiunque  viola le disposizioni dei commi secondo e terzo e' punito
con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.