(Testo Unico circolazione stradale-art. 133)
                              Art. 133.
          (Obblighi del conducente in caso di investimento)

  Il  conducente  in  caso di investimento di persona ha l'obbligo di
fermarsi   e   di   prestare  l'assistenza  occorrente  alla  persona
investita.
  Il  conducente che in caso di investimento di persona non ottempera
all'obbligo di fermarsi e' punito con l'arresto fino a quattro mesi.
  Il  conducente  che  in  caso  di  investimento  omette di prestare
l'assistenza  occorrente  alla  persona  investita  e'  punito con la
reclusione   da   quattro   a  sei  mesi  e  con  la  multa  da  lire
venticinquemila  a  lire  centomila.  Se  da  tale condotta deriva un
aggravamento  delle  lesioni la pena e' aumentata; se deriva la morte
la  pena  e'  raddoppiata.  Qualora l'investimento derivi da colpa si
applicano le norme sul concorso di reati.
  Il  conducente  che  si fermi ed occorrendo, presti assistenza alla
persona  investita  mettendosi  immediatamente  a  disposizione degli
agenti di polizia giudiziaria, non e' soggetto all'arresto preventivo
stabilito  per  il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere
possono essere ridotte di un terzo.
  Il  conducente  che  fugge  dopo  un  investimento  e' in ogni caso
passibile di arresto preventivo.