(Testo Unico circolazione stradale-art. 134)
                              Art. 134.
                              (Pedoni)

  I  pedoni  debbono  circolare sui marciapiedi, sulle banchine e sui
viali   rialzati  qualora  questi  manchino  o  siano  manifestamente
insufficienti,   possono   circolare   sul   margine  sinistro  della
carreggiata,  ed  anche  sul  margine  destro  quando  si  tratti  di
carreggiata  a  senso  unico  di  circolazione  o  di  strada  a  due
carreggiate separate.
  I  pedoni  per  attraversare  la carreggiata debbono servirsi degli
attraversamenti  pedonali,  dei  sottopassaggi  o  dei soprapassaggi.
Qualora questi non esistano o si trovino a distanza superiore a cento
metri,  i  pedoni  possono  attraversare la carreggiata solo in senso
perpendicolare.
  E' vietato ai pedoni di attraversare i crocevia; e' inoltre vietato
attraversare  le  piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti
pedonali,  qualora  esistano,  anche  se  sono a distanza superiore a
quella indicata nel precedente comma.
  E'  vietato ai pedoni sostare sulla carreggiata o sostare in gruppi
sulle parti della strada a loro riservate quando vi si svolga intenso
movimento.
  Quando  il  traffico  non  e'  regolato  da  agenti o da semafori i
conducenti  debbono  dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza
fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali.
  I  pedoni  che  attraversano  la  carreggiata  al  di  fuori  degli
attraversamenti pedonali debbono dare la precedenza ai conducenti.
  I  conducenti  debbono  fermarsi  quando un cieco munito di bastone
bianco o altrimenti riconoscibile attraversi la carreggiata.
  I  veicoli  sprovvisti  di  motore  per  uso  di bambini o invalidi
possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni.
  E'   vietato   effettuare  sulle  strade  giuochi  o  esercitazioni
sportive.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.