(Testo Unico circolazione stradale-art. 135)
                              Art. 135.
          (Obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti)

  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito
dei  funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione e
l'accertamento  dei reati in materia di circolazione stradale, quando
siano   in  uniforme  o  muniti  di  berretto  uniforme  o  di  altro
distintivo.
  I  conducenti  di  veicoli  sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari,  ufficiali  ed  agenti indicati nel comma, precedente, il
documento  di  circolazione  e  la patente di guida, se prescritti, e
ogni  altro documento che ai sensi delle presenti norme debbano avere
con se'.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.