(Testo Unico circolazione stradale-art. 136)
                              Art. 136.
                    (Servizi di polizia stradale)

  Costituiscono servizi di polizia stradale:
    a)  la  prevenzione  e  l'accertamento  dei  reati  in materia di
circolazione stradale;
    b)  le  rilevazioni  tecniche relative agli incidenti stradali ai
fini giudiziari;
    c)  la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti a
regolare il traffico;
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione.
  Gli   organi   di   polizia  stradale  concorrono,  altresi',  alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
  Ai  servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno,
salve  le  attribuzioni  dei  Comuni  per  quanto  concerne  i centri
abitati.