(Testo Unico circolazione stradale-art. 138)
                              Art. 138.
                             (Oblazione)

  Nelle  contravvenzioni  previste dalle presenti norme, per le quali
e'  stabilita  la  sola  pena  dell'ammenda  fino  a lire, diecimila,
ventimila, quarantamila o cinquantamila, il contravventore e' ammesso
a  pagare  immediatamente  a chi accerta la contravvenzione la somma,
rispettivamente, di lire mille, tremila, cinquemila e seimila, quando
sia  conducente  di  veicolo  a motore, e di lire cinquecento, mille,
duemila o tremila negli altri casi.
  Qualora,   per   qualsiasi   motivo,   il   pagamento  non  avvenga
immediatamente,  il contravventore puo' provvedervi, anche a mezzo di
versamento  in  conto  corrente  postale, entro quindici giorni dalla
contestazione, presso l'ufficio che deve essergli all'uopo indicato.
  Per  ogni altra contravvenzione, prevista dalle presenti norme, per
la  quale  e'  stabilita  la  sola pena dell'ammenda, quale ne sia il
massimo,  il  contravventore  e'  ammesso  a  pagare, entro, quindici
giorni dalla contestazione e con le modalita' indicate nel precedente
comma,  una  somma  corrispondente alla sesta parte del massimo della
pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa.
  A  decorrere  dal  sedicesimo  giorno  e fino al sessantesimo dalla
contestazione, il contravventore puo' provvedere al pagamento, con le
modalita'  indicate  nel  secondo  comma, di una somma corrispondente
alla  terza  parte  del  massimo  della pena stabilita dalle presenti
norme per la contravvenzione commessa.
  L'oblazione  non  e'  ammessa  quando  il  trasgressore  non  abbia
ottemperato  all'invito a fermarsi, ovvero, trattandosi di conducente
di veicolo, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione,
la  patente  di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle
norme stesse, debba avere con se'.