(Testo Unico circolazione stradale-art. 139)
                              Art. 139.
             (Provento delle oblazioni e delle condanne)

  Il  provento  delle oblazioni e delle condanne a pene pecuniarie e'
devoluto  per  intero  allo  Stato  se trattisi di contravvenzioni da
chiunque accertate sulle strade statali.
  Per  le contravvenzioni accertate su strade non statali e' devoluto
interamente  allo  Stato se trattisi di contravvenzioni alle presenti
norme accertate dai suoi funzionari, ufficiali ed agenti; e' devoluto
per  intero rispettivamente alle Province od ai Comuni se trattisi di
contravvenzioni   alle   presenti  norme  accertate  dai  funzionari,
ufficiali ed agenti delle Province e dei Comuni.
  Il  Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il
tesoro,  determina ogni anno quale parte dei proventi, spettanti allo
Stato a norma dei commi precedenti, possa essere destinata a studi ed
esperimenti   per   il   miglioramento  della  segnaletica  stradale,
all'educazione  stradale  e  alla propaganda per la prevenzione degli
incidenti  stradali,  nonche'  all'assistenza o alla previdenza della
polizia stradale, dei funzionari, ufficiali ed agenti di cui all'art.
137. Le Province ed i Comuni determinano ogni anno, con deliberazione
dei  rispettivi Consigli, quale parte del provento spettante ad essi,
ai  sensi  del  secondo  comma  del  presente  articolo, possa essere
destinata alla segnaletica stradale e all'educazione stradale.
  Il  Ministro  per  il tesoro e autorizzato ad introdurre con propri
decreti   le   occorrenti   variazioni   nello  stato  di  previsione
dell'entrata  e  nello  stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, nonche' negli stati di previsione dell'entrata e
della spesa dell'Azienda nazionale autonoma, delle strade statali.