(Testo Unico circolazione stradale-art. 140)
                              Art. 140.
                (Contestazione delle contravvenzioni)

  La contravvenzione deve essere, in quanto possibile, immediatamente
contestata al contravventore.
  Salvo  il  caso  che  il  contravventore  addivenga  immediatamente
all'oblazione,  dell'avvenuta  contestazione  deve  essere redatto un
sommario  processo  verbale, contenente anche le dichiarazioni che il
contravventore  chiede che vi siano inserite. Copia di detto processo
deve essere consegnata al contravventore.