(Testo Unico circolazione stradale-art. 141)
                              Art. 141.
                (Notificazione delle contravvenzioni)

  Qualora   la   contravvenzione   non  possa  essere  immediatamente
contestata, debbono essere notificati gli estremi entro trenta giorni
dall'accertamento   al   contravventore  o,  quando  questi  non  sia
identificato e si tratti di contravvenzione commessa da un conducente
di   veicolo   a   motore   munito   di   targa   di  riconoscimento,
all'intestatario del documento di circolazione.
  Alla  notificazione  si  provvede  a  mezzo di un agente di polizia
giudiziaria, di un messo comunale o della posta.
  Quando  si  provvede  a  mezzo della posta si applicano le norme in
vigore  per la notificazione degli atti giudiziari in materia penale,
sostituito  all'ufficiale  giudiziario  l'ufficio al quale appartiene
chi ha accertato la contravvenzione.
  Dalla  notificazione  decorrono  per  il  contravventore  i termini
previsti  dai  comimi  secondo,  terzo  e  quarto  dell'art.  138 per
effettuare  l'oblazione.  Entro  gli  stessi  termini la persona alla
quale  e'  stato notificato il rapporto puo' chiedere all'ufficio che
siano inserite nel rapporto stesso le proprie dichiarazioni.
  Salvo,  comunque,  il  disposto dall'art. 162 del Codice penale, la
notificazione  non  e'  obbligatoria  quando  la  contravvenzione sia
connessa  con  un  delitto  perseguibile  di ufficio, ovvero riguardi
persona che non risiede in Italia.
  Le  spese  di notificazione fanno parte delle spese di procedimento
ai sensi dell'art. 162 del Codice penale.