(Testo Unico circolazione stradale-art. 144)
                              Art. 144.
      (Competenza per le materie regolate dalle presenti norme)

  Salvo  che  nelle  presenti  norme  sia  diversamente  disposto, la
competenza per le materie da esse regolate spetta:
    a)  al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo
II  (segnalazione  stradale)  art.  15  (segnalazione  dei passaggi a
livello);  nel  titolo  III  (veicoli  in  genere) ad eccezione degli
articoli   22   (veicoli   a   braccia  e  a  trazione  animale),  23
(velocipedi),  32  (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di
veicoli);  nel  titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69
(limiti  di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI,
per  quanto  riguarda  la  guida dei veicoli a motore; nel titolo VII
(disposizioni  speciali);  nel  titolo VIII (norme di comportamento):
art.  108  (incrocio  su strade di montagna con autoveicoli adibiti a
servizi  pubblici  di  linea);  art.  110  (uso  dei  dispositivi  di
segnalazione  visiva  e  di  illuminazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi);  art.  112  (limitazione  dei  rumori);  art. 113 (uso dei
dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di
determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme
concernenti  la  idoneita'  dei  veicoli a motore alla circolazione e
l'abilitazione alla guida di essi;
    b)  al  Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel
titolo   I  (disposizioni  generali);  nel  titolo  II  (segnalazione
stradale),  ad  eccezione  dell'art.  15 (segnalazione dei passaggi a
livello);  nel  titolo  III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a
braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino
di  veicoli);  nel  titolo  IV  (veicoli a trazione animale, slitte e
velocipedi);  nel  titolo  VI,  per  quanto  concerne la condotta dei
veicoli  in  genere  e  degli  animali;  nel  titolo  VIII  (norme di
comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di
montagna  con  autoveicoli  adibiti a servizi pubblici di linea); 110
(uso  dei  dispositivi  di segnalazione visiva e di illuminazione dei
veicoli  a  motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113
(uso  di  dispositivi.  di  segnalazione acustica); 121 (trasporto di
cose  sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone
e  di  oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori);
123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e,
in  generale,  per  le  norme concernenti la tutela delle strade e la
circolazione stradale.
  La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma
limite),  33  (pesi  massimi),  69  (limiti di sagoma e di peso delle
macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui
rimorchi),  122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli,
sui  motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli
autotreni,  degli  autosnodati  e degli autoarticolati) e' attribuita
congiuntamente  al  Ministero  dei lavori pubblici e al Ministero dei
trasporti.
  Ciascuno  dei  due  Ministeri,  fermo restando quanto stabilito nei
precedenti   commi,   esamina   i   problemi  di  carattere  generale
riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il
parere dell'altro.
  Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero dell'interno e degli
altri Ministeri.