Art. 146. (Disposizioni transitorie) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari legittimamente apposti prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, anche se siano in contrasto con le disposizioni dell'art. 11, sono consentiti, fino alla scadenza, dell'autorizzazione, ma comunque non oltre il 1° luglio 1961. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i segnali, i segni sulla carreggiata, le segnalazioni luminose dei passaggi a livello e i semafori debbono essere uniformati a quanto prescritto dal regolamento stesso. I veicoli, di cui all'art. 24, che superino le caratteristiche ivi indicate, in circolazione alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero immessi in circolazione entro tre mesi dalla data stessa, possono continuare a circolare con la disciplina dei ciclomotori. I veicoli di cui all'art. 25, che superino le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959 possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 1° luglio 1961; analogamente possono continuare a circolare sino alla detta data i relativi rimorchi. Gli autotreni il cui rimorchio sia di peso complessivo a pieno carico non superiore a 45 quintali, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare senza essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio continuo e automatico. Gli autoveicoli e i rimorchi che superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti dagli articoli 32 e 33, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare fino al 1° luglio 1964; inoltre, possono essere ammessi alla circolazione i veicoli in corso di costruzione denunciati ai Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici entro il 16 luglio 1959 e da questi accertati. Le disposizioni sulla sagoma limite e sui pesi massimi previste dagli articoli 32 e 33 si applicano ai filoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960. L'obbligo della guida a destra per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali si applica agli autoveicoli che entrano in circolazione dopo il 1° luglio 1960. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a trazione animale ed i velocipedi debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore e i veicoli da essi trainati debbono essere muniti dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva, e di illuminazione. L'obbligo del freno di soccorso per gli autoveicoli e i filoveicoli si applica per i veicoli che entrano in circolazione dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento i veicoli a motore devono essere muniti dei dispositivi di visibilita' prescritti dall'art. 48. Entro il 1° luglio 1960 i documenti di circolazione per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori, compressori ed altre macchine stradali, debbono, se necessario, essere regolarizzati in conformita' delle disposizioni delle presenti norme. Entro il 1° gennaio 1960 i ciclomotori per i quali non e' stato rilasciato un certificato di conformita' per motore ausiliario, le macchine operatrici per le quali non e' stata rilasciata una autorizzazione a circolare quali compressori ed altre macchine stradali e i carrelli debbono essere muniti di certificato per ciclomotore o per carrello o per macchine operatrici. Entro il 1° gennaio 1960 i rimorchi debbono essere muniti della speciale targa per essi prescritta: entro lo stesso termine detti veicoli e i carrelli-appendice debbono essere muniti del duplicato della targa di riconoscimento del veicolo dal quale sono trainati. Entro il 1° luglio 1960 le macchine agricole, di cui all'art. 72, debbono essere munite del certificato per macchine agricole ed immatricolate. Entro il 1° luglio 1961 le patenti di guida per autoveicoli o per motocarri ed i certificati di abilitazione per compressori ed altre macchine stradali, debbono essere sostituiti, a richiesta degli interessati, con le patenti equipollenti previste dalle presenti norme senza nuovi accertamenti ed esami. Il Ministro per i trasporti, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, Stabilisce i termini per la presentazione delle domande in modo da graduare nel tempo la sostituzione dei predetti documenti. Entro il 1° luglio 1961 i conducenti di motoveicoli della categoria A ad uso privato debbono munirsi di patente di guida, valida per tale categoria di veicoli. A coloro che alla data del 1° luglio 1959 sono intestatari di un documento di circolazione per motoveicoli e ne facciano domanda entro il 1° novembre 1959 la patente e' rilasciata senza esame. Entro il 1° luglio 1960 i conducenti di macchine agricole e di carrelli, nonche' i conducenti di macchine operatrici che non siano in possesso di certificato di abilitazione per compressori e altre macchine stradali debbono munirsi della patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici. Entro lo stesso termine ai titolari di patenti di guida per autoveicoli e' rilasciata detta patente senza nuovi accertamenti ed esami. Le patenti di guida, per le quali alla data del 1° luglio 1959 e' scaduto il periodo di validita', continueranno ad essere valide fino alla sostituzione del documento prevista dal comma diciassettesimo, in occasione della quale si provvedera' anche alla conferma della validita'. Le norme di cui all'art. 117, avranno effetto sei mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.