(Testo Unico circolazione stradale-art. 15)
                              Art. 15.
                (Segnalazione dei passaggi a livello)

  Le   barriere   dei  passaggi  a  livello  debbono  essere  dipinte
esternamente  a  strisce  bianche e rosse, integrate da dispositivi a
luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o piu'
luci  rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremita' libera
se  trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata
destinata alla circolazione nel senso di marcia.
  Qualora  le  barriere  dei  passaggi  a  livello  siano manovrate a
distanza  e  non  siano  visibili per la loro ubicazione dal posto di
manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo
di  segnalazione  acustica, eventualmente integrato con altro ottico,
il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere.
  In  caso di guasti ai meccanismi di chiusura dei passaggi a livello
le  barriere  sono sostituibili con uno o piu' cavalletti che possono
anche  non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere
dipinti  a  strisce  bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce
riflessa  rossa.  Le  barriere  sono  altresi'  sostituibili  con una
bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto
alla custodia del passaggio a livello.
  I  passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati nella
immediata   vicinanza   della,   strada   ferrata  con  la  croce  di
Sant'Andrea,  installata  a  cura e spese dell'esercente la ferrovia.
Tale  croce  deve essere doppia se la linea ha due o piu' binari. Gli
enti  proprietari  delle  strade  non hanno diritto a compenso per la
eventuale occupazione del suolo.
  Nei  passaggi  a  livello  senza barriere provvisti di segnalazione
luminosa,  questa  indica  l'avvicinarsi  dei treni mediante due luci
rosse  lampeggianti  alternativamente,  accompagnate  da  un  segnale
acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante
della  croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre
due  luci  rosse  lampeggianti  alternativamente possono essere poste
sulla  sinistra  della strada quando le circostanze lo richiedano. Le
luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore.
  I  passaggi  a  livello  provvisti di barriere che sbarrano solo la
parte  della  carreggiata  destinata  alla  circolazione nel senso di
marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel
precedente comma.
  Da  entrambi  i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi
quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una
sufficiente  visibilita'  della  strada  ferrata,  tenendo  conto  in
particolare della velocita' massima dei treni.
  Le   opere   necessarie  per  assicurare  detta  visibilita'  hanno
carattere  di  pubblica  utilita',  nonche'  di  indifferibilita'  ed
urgenza,  ai  fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni
per  causa  di  pubblica utilita'. In caso di contestazione decide in
via amministrativa il Ministro per i trasporti.
  I  conducenti,  approssimandosi  a  un passaggio a livello, debbono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
  Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti
della  strada,  debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i
binari,  e,  assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare
rapidamente i binari.
  Gli  utenti  della  strada  non debbono attraversare un passaggio a
livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero
funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta
della  imminente  chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi
che  eventualmente  le sostituiscono, ne' quando siano accese le luci
rosse lampeggianti.
  Chiunque  viola  le  disposizioni dei commi nono e decimo e' punito
con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
  Chiunque  viola  le disposizioni del comma undicesimo e' punito con
l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.