Art. 15. (Segnalazione dei passaggi a livello) Le barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o piu' luci rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremita' libera se trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia. Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere. In caso di guasti ai meccanismi di chiusura dei passaggi a livello le barriere sono sostituibili con uno o piu' cavalletti che possono anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Le barriere sono altresi' sostituibili con una bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto alla custodia del passaggio a livello. I passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati nella immediata vicinanza della, strada ferrata con la croce di Sant'Andrea, installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve essere doppia se la linea ha due o piu' binari. Gli enti proprietari delle strade non hanno diritto a compenso per la eventuale occupazione del suolo. Nei passaggi a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante della croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre due luci rosse lampeggianti alternativamente possono essere poste sulla sinistra della strada quando le circostanze lo richiedano. Le luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore. I passaggi a livello provvisti di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel precedente comma. Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocita' massima dei treni. Le opere necessarie per assicurare detta visibilita' hanno carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'. In caso di contestazione decide in via amministrativa il Ministro per i trasporti. I conducenti, approssimandosi a un passaggio a livello, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti della strada, debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare rapidamente i binari. Gli utenti della strada non debbono attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi che eventualmente le sostituiscono, ne' quando siano accese le luci rosse lampeggianti. Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e decimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.