(Testo Unico circolazione stradale-art. 16)
                              Art. 16.
         (Segnali manuali degli agenti preposti al traffico)

  I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il
traffico sono i seguenti:
    a)  braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella
di marcia, per vietare il passaggio;
    b)  braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia,
per consentire il passaggio;
    c)  un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti
ha il valore della luce gialla di cui all'art. 17, lettera c).
  Gli   agenti,  al  fine  di  agevolare  il  traffico,  possono  far
accelerare  la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i
veicoli che provengono da una determinata direzione.
  Chiunque  viola  le  prescrizioni  degli  agenti  che  regolano  il
traffico   e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila  a  lire
diecimila.
  Qualora  il conducente di un veicolo prosegua la marcia, nonostante
l'agente   vieti  il  passaggio  la  pena  e'  dell'ammenda  da  lire
cinquemila a lire ventimila.