(Testo Unico circolazione stradale-art. 20)
                              Art. 20.
                      (Definizione dei veicoli)

  Ai  funi  delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine
guidate  dall'uomo  e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste
di motore per uso di bambini o invalidi.