(Testo Unico circolazione stradale-art. 25)
                              Art. 25.
                            (Motoveicoli)

  I  motoveicoli,  consistenti  in  veicoli  a  motore  di cilindrata
superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in:
    a)  motocicli  e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o
tre ruote destinati al trasporto di persone;
    b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
    c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di
cose;
    d)  motoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici
caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
  I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4
di lunghezza e metri 2,50 di altezza.
  Il  peso  complessivo  a  pieno  carico  di un motoveicolo non puo'
eccedere 25 quintali.