Art. 25. (Motoveicoli) I motoveicoli, consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in: a) motocicli e motocarrozzette: veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone; b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere 25 quintali.