(Testo Unico circolazione stradale-art. 26)
                              Art. 26.
                            (Autoveicoli)

  Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro
ruote, si dividono in:
    a)  autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci
di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
    b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di
nove posti, compreso quello del conducente;
    c)  autoveicoli  per trasporto promiscuo di persone e di cose, di
peso  complessivo  a  pieno  carico  fino  a  35  quintali, capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
    d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
    e)  trattori  stradali:  veicoli destinati al traino e non atti a
portare carico utile proprio;
    f)  autoveicoli  per  uso  speciale  o  per  trasporti specifici:
veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature.  Sono  autoveicoli  per  uso  speciale quelli destinati
prevalentemente  al  trasporto  proprio  e  distinti  dalla, speciale
attrezzatura  di  cui  sono  muniti;  sono  autoveicoli per trasporti
specifici  quelli  destinati  al  trasporto di persone in particolari
condizioni  o  di  determinate  cose  e  distinti  da una particolare
attrezzatura relativa a tale scopo;
    g)  autotreni:  complessi  di  veicoli  costituiti  da due unita'
distinte, agganciate, delle quali, una motrice;
    h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e  da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere
d) e f);
    i)  autosnodati:  veicoli  costituiti da piu' elementi, dei quali
uno  motore,  tutti  atti al carico permanentemente e non rigidamente
collegati.