Art. 28. (Rimorchi) I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporto di persone e di cose: d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati dai autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.