(Testo Unico circolazione stradale-art. 28)
                              Art. 28.
                             (Rimorchi)

  I  rimorchi,  consistenti  in  veicoli  privi  di  propri  mezzi di
propulsione  e  destinati  ad  essere  trainati  da  autoveicoli,  si
distinguono in:
    a) rimorchi per trasporto di persone;
    b) rimorchi per trasporto di cose;
    c) rimorchi per trasporto di persone e di cose:
    d)   rimorchi   per  uso  speciale  o  per  trasporti  specifici,
caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.
  I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto
di  bagagli,  attrezzi  e  simili,  e  trainati  dai  autoveicoli, si
considerano parti integranti di questi.
  Il  rimorchio  costruito in modo tale che parte notevole del peso e
del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.