Art. 29. (Macchine agricole) Le macchine agricole si dividono in: 1) semoventi: a) trattrici agricole; b) macchine operatrici agricole; c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice; d) generatori di energia per uso agricolo; e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanicoagrarie; ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso di cui all'ultimo comma dell'art. 25; 2) trainate: a) macchine operatrici agricole; b) generatori di energia per uso agricolo; c) rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole destinati ai trasporti indicati nella lettera e); d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessita' funzionali delle stesse. Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale e' trainato.