(Testo Unico circolazione stradale-art. 29)
                              Art. 29.
                         (Macchine agricole)

  Le macchine agricole si dividono in:
    1) semoventi:
      a) trattrici agricole;
      b) macchine operatrici agricole;
      c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice;
      d) generatori di energia per uso agricolo;
      e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di
lavori  agricoli,  al  trasporto, per conto delle aziende agrarie, di
prodotti  agricoli  e  sostanze  di uso agrario, nonche' di macchine,
attrezzature  agricole  e  accessori  funzionali  per  le lavorazioni
meccanicoagrarie;  ad  esse si applicano i limiti di sagoma e di peso
di cui all'ultimo comma dell'art. 25;
    2) trainate:
      a) macchine operatrici agricole;
      b) generatori di energia per uso agricolo;
      c)  rimorchi  agricoli:  veicoli trainati da trattrici agricole
destinati ai trasporti indicati nella lettera e);
      d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici
agricole per le necessita' funzionali delle stesse.
  Il  rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15
quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale e'
trainato.