(Testo Unico circolazione stradale-art. 3)
                               Art. 3.
(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei
                           centri abitati)

  Il  Prefetto,  per  motivi  di  sicurezza pubblica, per esigenze di
carattere  militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente
alle  direttive  del  Ministro per i lavori pubblici, puo' sospendere
temporaneamente  la  circolazione  di  tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.
  Il  Prefetto  stabilisce,  anno per anno, le opportune prescrizioni
per  il  transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla
montagna  e  viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e
gli intervalli di tempo e di spazio.
  L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza:
    a)   stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di  carattere
temporaneo  o  permanente  per ciascuna strada o tratto di essa o per
determinate  categorie  di  utenti,  in relazione alle esigenze della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
    b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;
    c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei
veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;
    d)  disporre  la temporanea sospensione della circolazione per la
tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;
    e)  stabilire  l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli
per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.
  Nei  casi  previsti  dal comma primo e dal comma terzo, lettera a),
possono   essere   accordati,   per  accertate  necessita',  permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele.
  L'ente   proprietario   della  strada  con  precedenza,  quando  la
intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo  richiedano, puo' con
ordinanza  prescrivere  ai conducenti lo obbligo di fermarsi prima di
immettersi sulla strada con precedenza.
  Quando   si   tratti   di   due  strade  entrambe  con  precedenza,
appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli
enti  stessi,  l'obbligo  di  arrestarsi  al  crocevia  e  di dare la
precedenza  a  chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non
venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.
  Le  ordinanze  debbono  essere  rese  note  al  pubblico mediante i
prescritti segnali stradali.
  Per  le  strade  statali  le  ordinanze dell'ente proprietario sono
emanate  dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade   statali  o  dal  competente  capo  del  Compartimento  della
viabilita'; per le strade militari dal comandante della Zona militare
territoriale  al  quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi
primo e secondo.
  Contro  le  ordinanze  prevedute  dal  presente articolo e' ammesso
ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle
del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.
  Per  le  autostrade  in concessione i poteri dell'ente proprietario
previsti  dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario
previo  consenso  dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi
provvedimenti  possono  essere  adottati  anche senza il consenso del
concedente, salvo revoca da parte di esso.
  Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai
sensi   del  presente  articolo  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti
norme sanzioni diverse.