(Testo Unico circolazione stradale-art. 30)
                              Art. 30.
                             (Carrelli)

  I  carrelli  sono  veicoli destinati al trasporto di prodotti da un
reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in:
    a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40
quintali;
    b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali;
    c)  carrelli  rimorchiati:  veicoli  di  peso complessivo a pieno
carico fino a 15 quintali.
  Detti  veicoli,  qualora  superino  i  pesi indicati nel precedente
comma,  sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali
o rimorchi.