(Testo Unico circolazione stradale-art. 32)
                              Art. 32.
                           (Sagoma limite)

  Ogni  veicolo,  compreso  il suo carico, deve potersi inscrivere in
una  sagoma  di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di altezza
dal piano stradale.
  La  lunghezza  totale,  compresi  gli  organi  di attacco, non deve
eccedere  6  metri  per i veicoli ad un asse 10 metri per i veicoli a
due  assi  e 11 metri per quelli a tre o piu' assi. Per gli autobus a
due assi e' consentita la lunghezza di 11 metri.
  La  lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse,
metri  7.50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi; la lunghezza
totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18.
  Gli   autoarticolati  e  gli  autosnodati  possono  raggiungere  la
lunghezza massima di 14 metri.
  Le  estremita'  del  fusello  e  del mozzo non debbono sporgere dal
contorno esteriore del veicolo.
  Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine
operatrici,  le  macchine agricole, i cartelli e i veicoli a trazione
animale  sprovvisti  di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente
dalle  ruote,  per  i  quali la massima sporgenza del mozzo o fusello
rispetto  al  piano  esterno  del  cerchione  non  deve  superare  25
centimetri.
  Chiunque  circoli  con  un  veicolo  che  supera i limiti di sagoma
stabiliti  dal  presente  articolo  e'  punito  con l'ammenda da lire
cinquantamila a lire duecentomila.