(Testo Unico circolazione stradale-art. 33)
                              Art. 33. 
                           (Pesi massimi) 
 
  Il peso complessivo a pieno carico di un  veicolo,  costituito  dal
peso del veicolo in ordine di marcia e da quello del suo carico,  non
puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80  quintali  per
quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o piu' assi. 
  Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un  asse  non
puo' eccedere 60 quintali. 
  Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o
rimorchio a due assi non puo' eccedere 100 quintali e se a tre o piu'
assi 120 quintali. 
  Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma  sia  munito
di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di
appoggio  sulla  strada,  non  sia  superiore  a  8  chilogrammi  per
centimetro quadrato e quando, se trattisi di veicoli  a  tre  o  piu'
assi, la distanza fra due assi  contigui  non  sia  inferiore  ad  un
metro,  il  peso  complessivo  a  pieno  carico  del   veicolo   puo'
raggiungere 140 quintali se a due assi, 180 quintali se a tre assi  e
220 quintali se a quattro o piu' assi. 
Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a  servizi  pubblici
di linea urbani il peso complessivo a pieno carico  puo'  raggiungere
150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi. 
  Il peso complessivo a pieno carico di un  autoarticolato  o  di  un
autosnodato puo' raggiungere 145 quintali  e,  quando  concorrano  le
condizioni indicate nel comma quarto, puo' raggiungere  180  quintali
se a tre assi, 280 quintali se a quattro assi e  320  quintali  se  a
cinque o piu' assi. 
  Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo  o  rimorchio  il
peso massimo in  corrispondenza  dell'asse  piu'  caricato  non  puo'
superare 100 quintali ed in corrispondenza di  due  assi  contigui  a
distanza inferiore di due  metri  tra  loro  non  puo'  superare  145
quintali complessivamente. 
  Chiunque circola con un veicolo che supera, salvo  quanto  disposto
all'art. 121, i limiti di peso stabiliti  dal  presente  articolo  e'
punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.