(Testo Unico circolazione stradale-art. 34)
                              Art. 34.
                         (Traino di veicoli)

  Nessun  veicolo,  salvo quanto disposto nell'art. 70, puo' trainare
piu' di un veicolo.
  Un  autoveicolo  puo'  trainare  un  veicolo  che non sia rimorchio
soltanto  se  questo  non  e'  piu' atto a circolare per avarie o per
mancanza di organi essenziali.
  La  solidita'  dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e
le  cautele  di  guida  debbono rispondere alle esigenze di sicurezza
della circolazione.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.