(Testo Unico circolazione stradale-art. 35)
                              Art. 35.
(Dispositivi di frenatura dei veicoli  a  trazione  animale  e  delle
                               slitte)

  I  veicoli  a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di
un  dispositivo  di  frenatura  efficace  e disposto in modo da poter
essere  in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il
regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie
di veicoli a trazione animale.
  Sono  vietati  i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente
sul manto stradale.
  Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo e' punito con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.