(Testo Unico circolazione stradale-art. 36)
                              Art. 36.
(Dispositivi a segnalazione visiva  dei  veicoli a trazione animale e
                            delle slitte)

  Nei  casi previsti dall'art. 109, primo comma, i veicoli a trazione
animale  e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche,
dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono
essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa.
  Chiunque  circola  con  un  veicolo  a  trazione  animale o con una
slitta,  non  provvisto  dei  dispositivi di segnalazione visiva, nei
casi  in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi
non  conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal
regolamento  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire  quattromila a lire
diecimila.