(Testo Unico circolazione stradale-art. 37)
                              Art. 37.
                       (Cerchioni alle ruote)

  I  veicoli  a  trazione animale, di peso complessivo a pieno carico
sino  a  60  quintali,  possono essere muniti di cerchioni metallici,
sempreche'   tale   peso,   espresso   in   chilogrammi,  non  superi
centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa
in  centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di
ruote gommate.
  La  larghezza  di ciascun cerchione non puo' mai essere inferiore a
50  millimetri;  deve  essere  misurata sul piano tangente secondo la
sezione    retta   parallela   all'asse   della   ruota,   escludendo
l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per
parte.
  La  superficie  di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'.
  E'  vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con
chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio.
  Chiunque  circola con un veicolo a trazione animale non rispondente
ai  requisiti  stabiliti dal presente articolo e punito con l'ammenda
da lire diecimila a lire quarantamila.