(Testo Unico circolazione stradale-art. 4)
                               Art. 4.
(Obblighi, divieti e limitazioni   relativi   alla  circolazione  nei
                           centri abitati)

  Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco:
    a)  adottare  i  provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo,
secondo e terzo;
    b)  riservare  appositi  spazi  alla sosta di determinati veicoli
quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse;
    c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;
    d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano,
prescrivere  ai  conducenti,  prima  di immettersi su una determinata
strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a
chi circola su quest'ultima.
  I  divieti  di  sosta  si  intendono  imposti  dalle  ore otto alle
ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
  Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati
i  provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di
competenza  del  Prefetto  e  quelli  indicati nello stesso articolo,
comma  terzo,  lettera  d), sono di competenza dell'ente proprietario
della strada.
  Nel  caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica  o  di  pubblico  interesse  o  per  esigenze  di  carattere
militare,  ovvero  laddove  siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni  di  carattere  permanente  oppure  sia  stata  vietata o
limitata la sosta possono essere accordati, per accertate necessita',
per messi subordinati a speciali condizioni e cautele.
  I Comuni possono:
    a)  stabilire  con  ordinanza  del  sindaco  aree  sulle quali e'
autorizzato il parcheggio dei veicoli;
    b)  assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio
diretto  del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a
tale scopo;
    c)  concedere  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  aree
destinate  al  parcheggio  con  custodia  dei  veicoli,  fissando  le
relative condizioni.
  Le  concessioni  sono  accordate  di  preferenza, a parita' di ogni
altra  condizione, agli Automobile clubs e per gli autocarri all'Ente
Autotrasporti Merci (E.A.M.).
  Le   aree   indicate   nel  quinto  comma  debbono  essere  ubicate
possibilmente  fuori  della  carreggiata  e  comunque  in modo che il
parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.
  Qualora  il  Comune  assuma  l'esercizio diretto del parcheggio con
custodia  ovvero  lo dia, in concessione su parte della stessa area o
su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato
un adeguato parcheggio senza custodia.
  Alle  ordinanze  prevedute  dal  presente  articolo si applicano le
disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.
  Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai
sensi  del  presente  articolo,  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
quattromila  a  lire  diecimila,  salvo  che  siano  stabilite  dalle
presenti norme sanzioni diverse.