(Testo Unico circolazione stradale-art. 40)
                              Art. 40.
(Dispositivi di frenatura  e  dispositivi  di segnalazione acustica e
                       visiva dei velocipedi)

  I velocipedi debbono essere muniti di pneumatici nonche':
    a)  per  la  frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione
pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro
sulla ruota posteriore;
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o
gialla;  posteriormente  di una luce rossa e di un dispositivo a luce
riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi
a luce riflessa gialla.
  Le  disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai
velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
  Chiunque  circola  con  un  velocipede senza pneumatici o nel quale
alcuno  dei  dispositivi  di  frenatura  o di segnalazione acustica o
visiva  manchi  o  non  sia  conforme alle disposizioni stabilite dal
presente  articolo  e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire
quattronila a lire diecimila.