(Testo Unico circolazione stradale-art. 42)
                              Art. 42.
   (Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli)

  Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti:
    a)  di  un  dispositivo  di  frenatura di servizio che, agendo su
tutte  le  ruote,  permetta di regolarne la marcia e di arrestarsi in
modo  rapido  ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e
la pendenza della strada;
    b)  di  un  dispositivo  di  frenatura  di  soccorso che consenta
l'arresto  in  uno  spazio  ragionevole nel caso di insufficienza del
dispositivo di frenatura di servizio;
    c)  di  un  dispositivo  di  frenatura  di  stazionamento  che li
mantenga  bloccati  anche  in  assenza  del conducente e su strada in
pendenza.
  Negli  autotreni  il  cui  rimorchio  sia destinato al trasporto di
persone,  negli  autotreni  e negli autoarticolati il cui rimorchio o
semirimorchio  sia  di peso complessivo a pieno carico superiore a 35
quintali  e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio
deve essere continuo e automatico.
  Chiunque  circola  con  un  autoveicolo  o un filoveicolo nel quale
alcuno  dei  dispositivi  di frenatura manchi o non sia conforme alle
disposizioni  stabilite  dal  presente  articolo e dal regolamento e'
punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.