(Testo Unico circolazione stradale-art. 43)
                              Art. 43.
               (Dispositivi di frenatura dei rimorchi)

  I  rimorchi  di  peso  complessivo  a  pieno carico superiore a 750
chilogrammi  e  quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la
meta' del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di
  un  dispositivo  di  frenatura  di  servizio che agisca su tutte le
  ruote.
I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto
promiscuo  debbono  essere  muniti  di un dispositivo di frenatura di
servizio.
  I  rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di
stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza.
  Nei  rimorchi  destinati  al  trasporto di persone e nei rimorchi e
semirimorchi  di  peso  complessivo  a  pieno  carico  superiore a 35
quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo
e  automatico  tale  da  assicurarne  l'arresto  in  caso  di rottura
dell'attacco.
  Chiunque  circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi
di  frenatura  manchi  o non sia conforme alle disposizioni stabilite
dal  presente  articolo  e dal regolamento e' punito con l'ammenda da
lire cinquemila a lire ventimila.