Art. 43. (Dispositivi di frenatura dei rimorchi) I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la meta' del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote. I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio. I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza. Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco. Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.