(Testo Unico circolazione stradale-art. 44)
                              Art. 44.
    (Dispositivi di frenatura dei motoveicoli e dei ciclomotori)

  I  motoveicoli  e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti
di  due  dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla
ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore.
  Nei  motoveicoli  con  tre  ruote, ottenuti aggiungendo un elemento
laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura
di quest'ultimo.
  Tutti  gli  altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono
essere  muniti  di  due dispositivi di frenatura indipendenti tali da
consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote.
  I  dispositivi  di  frenatura  debbono  permettere  di arrestare il
veicolo in modo rapido ed efficace.
  I  veicoli  indicati  nel  comma  terzo debbono essere muniti di un
dispositivo  di  frenatura  di stazionamento che li mantenga bloccati
anche in assenza del conducente e su strada in pendenza.
  Chiunque  circola  con  un  motoveicolo  o un ciclomotore nel quale
alcuno  dei  dispositivi  di frenatura manchi o non sia conforme alle
disposizioni  stabilite  dal  presente  articolo  e dal regolamento e
punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.